Gazzetta Ufficiale 21/04/2010 - Legge n° 55 08/04/2010

Pubblichiamo la terza parte della relazione sulla Normativa sul Made in Italy.

Se non l’hai ancora fatto inizia a leggere da Il Made In Italy e la Normativa di riferimento (Prima Parte)

 

IL MADE IN ITALY E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. Premessa
  2. “Made in Italy” Situazione Attuale
  3. Legge 24 dicembre 2003 n° 350 (Finanziaria 2004)
  4. Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35 (Decreto Competitività) convertito in Legge 14 maggio 2005 n°80
  5. Decreto Legge 25 settembre 2009 n° 135 convertito in Legge 20 novembre 2009 n° 166
  6. Legge 08 aprile 2010 n°55
  7. Conclusioni

 

6 – LEGGE 08 APRILE 2010 N° 55

Nota come Legge Reguzzoni-Versace-Calearo ha istituito un sistema di etichettatura obbligatoria, dei prodotti finiti ed intermedi destinati alla vendita, idoneo non soltanto ad evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, ma anche ad assicurare la tracciabilità dei prodotti.

Il sistema riguarda soltanto il settore tessile, della pelletteria e calzaturiero.

Ai fini della presente Legge (art. 1 comma 4) l’indicazione del marchio d’origine “Made in Italy” può essere apposta esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione previste per ciascun settore siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

Le fasi di lavorazione sono specificatamente indicate (art. 1, commi 5-6-7) per ciascun settore e precisamente:

  • Tessile: premesso che ai fini della presente Legge per <<prodotto tessile>> si intende ogni tessuto o filato (naturale, sintetico o artificiale) che costituisca parte del prodotto (finito o intermedio) destinato all’abbigliamento, all’utilizzazione quale accessorio d’abbigliamento, all’impiego quale materiale di prodotti destinati all’arredamento o come prodotto calzaturiero, le fasi di lavorazione sono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione;
  • Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;
  • Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;

Precisiamo che ai sensi della recente Legge 14/01/2013 n° 8 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2013, n. 25) i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» (nonché quelli da essi derivanti o loro sinonimi) sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati.

Per quanto attiene i beni prodotti in cuoio e pelle eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono avere spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

Il comma 3 dell’art. 1 L. 55/2010 stabilisce, poi, che nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi l’impresa produttrice deve garantire il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura nonché fornire in modo chiaro e sintetico informazioni:

  • sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro;
  • sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;
  • sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione;
  • sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Ciascun prodotto, infine, che non abbia i requisiti per l’apposizione del marchio Made in Italy deve indicare comunque lo Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Forte è il regime sanzionatorio introdotto dalla legge de quo.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata fino a due terzi mentre nei casi di minore gravita’ e’ diminuita fino a due terzi.

Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

In caso di reiterazione delle violazioni, invece, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e qualora le stesse siano commesse attraverso attività organizzate è prevista la pena della reclusione da tre a sette anni.

Anche l’impresa che violi le predette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 30.000 ad un massimo 70.000 euro, aumentata, nei casi di maggiore gravita’, fino a due terzi o diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravita’.

Infine nell’ipotesi di reiterazione della violazione e’ disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno.

La Legge in esame è in vigore nel nostro Paese dal 01 ottobre 2010, ma, tuttavia, ancora oggi risulta inapplicabile stante lo stop imposto dalla Comunità Europea (in particolare Ungheria e Francia), che non ha approvato i decreti attuativi italiani.

L’Unione Europea ha sollevato forti perplessità sull’attuazione della Legge per ragioni tanto formali quanto sostanziali.

In relazione ai primi ha evidenziato come la sua applicazione determinerebbe un conflitto tra norme nazionali e norme comunitarie.

Inoltre ha fatto notare come gli Stati Membri debbano comunicare alla Commissione le bozze di regolamentazione tecnica prima della loro adozione e ad uno stadio in cui siano ancora possibili modifiche sostanziali.

Ciò non risulta avvenuto poiché la Legge è stata approvata il 17 marzo 2010 e notificata il successivo 07 maggio quando, cioè, non poteva essere più considerata come bozza.

Sul piano sostanziale, poi, la Commissione UE ha affermato che nessun Paese Membro può assumere autonomamente modalità tecniche di determinazione dell’origine divergenti rispetto a quelle Europee in uso poiché ciò significherebbe ostacolare la libera circolazione dei prodotti.

In merito basta un solo esempio per evidenziare tale divergenza: una borsa in pelle assemblata e rifinita in Cina con concia e taglio del pellame realizzato in Italia potrebbe essere importata in Italia con il marchio Made in Italy mentre risulterebbe “Made in Cina” per tutti gli altri Paesi Membri.

Anche l’uso del termine “prevalente” resta un concetto piuttosto generico poiché significa che un prodotto Made in Italy non deve essere esclusivamente realizzato in Italia e le due fasi di lavorazione che devono essere compiute nel nostro Paese non necessariamente integrerebbero quelle “lavorazioni sostanziali” che secondo il Codice Doganale Comunitario Aggiornato definirebbero un prodotto come italiano, con la conseguenza che la normativa comunitaria tutelerebbe, dunque, di più il Made in Italy della stessa L. 55/2010.

Infine, si è precisato, come sebbene non esista un regolamento che preveda un sistema di etichettatura obbligatoria a livello UE, lo stesso, sempre qualora venisse adottato non dovrebbe limitarsi ai soli settori previsti dalla Legge Reguzzoni-Versace-Calearo.

7 – CONCLUSIONI

Possiamo quindi dire che, ad oggi, è possibile inserire la dicitura Made in Italy soltanto se il prodotto è stato interamente realizzato in Italia oppure se, ai sensi dell’art. 36 del Codice Doganale Comunitario Aggiornato, il bene ha subito in Italia l’ultima trasformazione sostanziale secondo le indicazioni di cui all’allegato 10, 11 e 15 del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario.

Pertanto, se un’impresa può indicare l’origine italiana ai fini doganali ha altresì la facoltà di apporre il marchio d’origine Made in Italy.

L’inadeguatezza delle misure indicate potrà essere superata soltanto laddove la Comunità Europea imporrà, definitivamente, l’obbligo di apporre l’indicazione dell’origine geografica della merce sui prodotti destinati al Mercato Unico.

L’attuale indiscriminata importazione di prodotti di cui non si conosce, di fatto, l’effettiva provenienza trova, tuttavia, ancora oggi la ferma adesione delle società multinazionali, che delocalizzando completamente i propri processi produttivi nei paesi in via di sviluppo sono fortemente interessate a non palesare l’origine geografica dei beni poiché prodotti a costi altamente competitivi e successivamente rivenduti, con elevati margini di profitto, nei mercati sviluppati.

Un segnale incoraggiante, volto a rafforzare la protezione dei consumatori ed a creare condizioni di parità per le imprese, è ravvisabile nelle due proposte normative presentate, nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta mercoledì 13 febbraio 2013 a Bruxelles, dal Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani.

Le nuove misure, la cui entrata in vigore è prevista per il 2015, dovranno ora essere discusse dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.

La prima, in materia di “Made in“, introduce l’obbligo di indicare il paese d’origine anche per i prodotti fabbricati in Europa e non solo per quelli provenienti da Paesi Terzi.

I produttori, in sostanza, potranno scegliere se apporre l’etichettatura nazionale, ad esempio Made in Italy, “Made in Germany”, “Made in France” ecc…, o più genericamente quella europea “Made in Europe” a condizione che il prodotto sia fabbricato prevalentemente in Europa.

Qualora lo stesso, invece, risultasse realizzato in diversi paesi dovrà essere indicato, come origine, il luogo dove sia avvenuto “il principale processo di fabbricazione del prodotto” e la sua “sostanziale trasformazione“.

L’indicazione d’origine obbligatoria, comprensiva del nome e dell’indirizzo del fabbricante, permetterà, quindi, una piena tracciabilità dei prodotti poiché potrà essere individuato il luogo di effettiva produzione degli stessi.

In questo modo sarà, altresì, garantita una maggiore sicurezza delle merci in quanto, ove le stesse risultassero pericolose, la possibilità di risalire all’Autorità di Sorveglianza del Mercato del Paese dove sono state prodotte consentirà una più rapida individuazione delle misure necessarie per bloccarne la circolazione.

La seconda proposta attiene, invece, all’introduzione di un sistema di vigilanza del mercato caratterizzato da regole più semplici, grazie all’introduzione di un testo unico che disciplini la materia, da procedure semplificate per la notifica dei prodotti pericolosi e da una maggiore sinergia tra il sistema di allarme rapido esistente (RAPEX) e quello di informazione per la vigilanza del mercato (ICSMS).

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Download

Cliccando sul seguente link puoi scaricare una versione PDF di questa relazione con gli allegati del codice doganale comunitario.

Il Made In Italy e la Normativa di riferimento

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